Descrizione
Gli ulteriori interventi realizzabili con SCIA, ai sensi dell'art. 2 comma 5 della L.R. Campania n. 13/2022, sono:
- a) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- b) impianti e aree destinate ad attività sportive anche con coperture rimovibili senza creazione di nuova volumetria;
- c) piscine interrate, con solo fini ludici, di dimensione massima di 24 mq e una profondità  massima di 1,50 m, in aree pertinenziali degli edifici residenziali;
- d) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.
Sono sottoposti a SCIA alternativa al permesso di costruire, ai sensi dell'art. 2 commi 6 e 8 della L.R. Campania n. 13/2022:
- a) le modifiche della destinazione d'uso, urbanisticamente rilevanti, con opere e senza opere ed il recupero ai fini abitativi dei sottotetti.
- b) con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle zone omogenee A e nelle zone assimilabili in base allo strumento urbanistico comunale, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti in cui non sono mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente o sono previsti incrementi di volumetria.
Secondo la normativa vigente, è possibile presentare:
- a) SCIA (per le opere di cui all'art. 22 del D.P.R. 380/2001, nonché art. 2 comma 5 L.R. Campania n. 13/2022)
- b) SCIA alternativa al PdC (per le opere di cui all'art. 23 del D.P.R. 380/2001, nonché art. 2 comma 6 L.R. Campania n. 13/2022)
- c) SCIA condizionata (per le opere di cui ai punti precedenti quando occorrono ulteriori pareri da rilasciare a cura di altri enti)
- d) SCIA a sanatoria (di cui all'art. 37 del D.P.R. 380/2001)
La S.C.I.A. (corredata di tutta la documentazione ai sensi delle norme vigenti) deve essere presentata esclusivamente:
-  Tramite lo Sportello Unico per l’Edilizia Telematico (SUE) per le pratiche riguardanti l'edilizia residenziale:
- Per la SCIA e la SCIA alternativa utilizzare la procedura "SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA"
- Per la SCIA condizionata utilizzare la procedura "SCIA Condizionata"
- Per la SCIA in sanatoria utilizzare la procedura "ACCERTAMENTO DI CONFORMITA"
- Tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) per tutte le altre pratiche.
1) Versamento diritti di segreteria secondo quanto disposto dalla D.G.C. n. 108 del 18/11/2024 con le seguenti modalità :
S.C.I.A. (art. 22 D.P.R. 380/2001) | € 150,00 |
S.C.I.A. (art. 23 D.P.R. 380/2001): | |
- fino a 600 mc entro e fuori terra | € 200,00 |
- da 601 mc a 2000 mc entro e fuori terra | € 400,00 |
- oltre i 2000 mc entro e fuori terra | € 600,00 |
S.C.I.A. per accertamento di conformità (art. 37 D.P.R. 380/2001) | € 250,00 |
2) Versamento del contributo di costruzione, qualora dovuti, da calcolare secondo le normative vigenti
3) Versamento sanzione pecuniaria, quando dovuta ai sensi di legge
https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimi/BELLONA